FAQs

FAQs

Domande frequenti che riguardano tema “Ombudstelle” (difesa civica)

Clicchi sulle domande per ricevere una risposta.

Cosa significa “Ombudsman”?

La parola "Ombudsman" proviene dall’area linguistica scandinava e significa propriamente "mediatore". In tedesco è scritta solitamente con due n (“nn”) alla fine, ma spesso viene anche usata la grafia originaria svedese con una sola n finale. Col termine “Ombudsman“ viene designata una persona di fiducia, di provata indipendenza, che esamina con obiettività i reclami provenienti dalla popolazione nei confronti dei servizi dell’amministrazione pubblica. La Svezia conosce questa istituzione già da 200 anni; solo negli anni ’70 del XX secolo ha avuto tuttavia una diffusione a livello mondiale.

[In italiano il termine “ombudsman” è reso sia con “mediatore” che con “difensore civico”, uomo o donna che sia. Di seguito si utilizza di preferenza la seconda espressione. ndt].

Cosa fa un difensore civico?

Il difensore civico sente personalmente le richieste e i reclami del ricorrente ed esamina quindi se il servizio pubblico interessato ha agito conformemente al diritto ed equamente. In quanto mediatore egli ricerca una soluzione per quanto possibile conveniente e condivisa.

Ricorrere al difensore civico comporta dei costi?

Ogni persona può ricorrere al difensore civico gratuitamente.

Da chi è scelto il difensore civico?

I difensori civici parlamentari, come lascia intendere la stessa espressione, sono eletti dai rispettivi parlamenti, di regola per un periodo di quattro fino a sei anni. I candidati, uomini e donne, per essere eletti devono possedere non solo i requisiti legali per un’elezione, ma devono anche ottenere generalmente la maggioranza qualificata dei voti.

Chi può ricorrere al difensore civico?

Di principio possono ricorrere al difensore civico tutte le persone che desiderano sottoporgli una richiesta che rientra nella sua sfera di competenza, e ciò indipendentemente dall’età, dalla nazionalità e dal domicilio del richiedente. Possono dunque ricorrere al difensore civico anche giovani, stranieri, persone sotto tutela e detenuti.

In quali campi il difensore civico è competente?

Il difensore civico esamina essenzialmente tutti i problemi e tutte le richieste riguardanti i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione pubblica. Talvolta il difensore civico può intervenire in merito a difficoltà sorte tra cittadini e istituzioni di diritto privato, quando queste svolgono compiti pubblici e/o sono finanziate in maggioranza con soldi dei contribuenti. A richiesta, il difensore civico potrà fornire maggiori informazioni al riguardo.

In quali campi invece non è competente?

Un difensore civico parlamentare non ha alcun potere di esame nei campi seguenti:

  • la giurisprudenza dei tribunali,
  • l’emanazione e la modifica di leggi generali, ordinanze e istruzioni,
  • la procedura d’impugnazione in corso (ricorsi, reclami),
  • i servizi dell’amministrazione federale, specialmente le ferrovie, la posta, le dogane.

Quali sono le competenze di un difensore civico nell’esame dei reclami che gli vengono sottoposti?

Nell’esame dei reclami, il difensore civico può richiedere informazioni orali e scritte a tutti gli uffici e servizi che rientrano nella sua sfera di competenza, senza tener conto di un eventuale obbligo del segreto d’ufficio, a qualunque livello, e può farsi consegnare tutti gli atti necessari all’esame della pratica in questione. Può interrogare persone in grado di fornire informazioni, compiere sopraluoghi e visite e talvolta persino convocare esperti per questioni, la cui valutazione esige particolari conoscenze.

Dove invece finiscono le competenze del difensore civico?

I difensori civici non hanno il potere di prendere provvedimenti concreti, annullare o modificare decisioni dell’amministrazione già prese o emanare istruzioni. Possono solo consigliare il ricorrente su come comportarsi in seguito, discutere la questione con le autorità o inviare eventualmente una raccomandazione scritta al servizio interessato. In primo luogo tuttavia essi devono sforzarsi di raggiungere una soluzione adeguata e corretta sulla via della mediazione tra popolazione e amministrazione pubblica.

Chi controlla il difensore civico?

In quanto organo di elezione, spetta al Parlamento anche il controllo sul difensore civico, ma non sui singoli casi da lui trattati, bensì unicamente in relazione alla gestione generale dell’ufficio. Il difensore civico da parte sua ha l’obbligo di inviare annualmente al Parlamento un resoconto dettagliato del suo operato.

Da quanto tempo ci sono in Svizzera difensori civici parlamentari?

Il primo difensore civico è stato eletto dalla Città di Zurigo nel 1971. Sulla base delle buone esperienze fatte, nel 1978 il Cantone di Zurigo creò un ufficio cantonale del difensore civico. Dieci anni più tardi, nel 1988, assumeva le sue funzioni il primo difensore civico del Cantone di Basilea Città ed esattamente un anno più tardi, nel 1989, il suo collega del Cantone di Basilea Campagna. All’inizio del 1992 aprì le porte al pubblico il difensore civico della Città di Winterthur e quattro anni più tardi, nel 1996, faceva altrettanto il primo difensore civico della Città di Berna. Nei quattro anni successivi non è stato più nominato alcun altro difensore civico, ma sono stati costituiti diversi servizi di mediazione di diritto privato, tenuto conto che con questa istituzione per la composizione amichevole dei conflitti sono state fatte esperienze positive anche sotto il profilo dei costi. Nel 2005 è stato creato il servizio del difensore civico della Città di San Gallo. Il servizio del difensore civico del Cantone di Vaud e del Cantone di Zugo finora non sono stati eletti con atto parlamentare, esercitano tuttavia gli stessi compiti degli altri membri dell'ADP+.

Com’è assicurata l’indipendenza del difensore civico?

Ogni difensore civico parlamentare opera in base ad una legge creata appositamente per il suo servizio. Essa prevede anche diverse condizioni atte a garantire l’indipendenza del difensore civico. Di regola, il difensore civico sceglie autonomamente i suoi collaboratori o collaboratrici e ha nei loro confronti il potere di impartire direttive. Talvolta la legge prevede anche che il difensore civico non possa esercitare alcun’altra attività remunerata, detenere mandati in consigli d’amministrazione ed occupare funzioni dirigenziali in partiti politici. Inoltre, il fatto stesso che la sua scelta avvenga attraverso la rappresentanza popolare, ossia il Parlamento, rappresenta già una garanzia che per questo ufficio sia stata eletta una personalità di cui i cittadini e le cittadine possono fidarsi senza esitazione.

E cosa si può dire della discrezione del difensore civico?

I reclami presentati al difensore civico come pure gli scritti messigli a disposizione non possono essere trasmessi a terzi se non col consenso delle persone interessate. I difensori civici di regola non trattano reclami anonimi, ma possono attivarsi di propria iniziativa e procedere a indagini. E’ vero che il difensore civico può esaminare praticamente tutti gli atti dell’amministrazione, ma di fronte a terzi, quindi anche nei confronti dei cittadini ricorrenti, è tenuto a osservare il segreto d’ufficio alla stessa maniera dei funzionari e delle autorità interessate.

Quale utilità e quali effetti comportano i servizi del difensore civico?

Per la maggior parte dei cittadini le procedure amministrative diventano sempre più complicate e incomprensibili, il modo di agire dell’amministrazione pubblica sempre più complesso e le norme da seguire sempre più numerose e sconosciute. Il divario conoscitivo tra i comuni cittadini e gli specialisti dell’amministrazione cresce ogni giorno di più, alimentando atteggiamenti di diffidenza e difficoltà di comunicazione tra le due parti disuguali, che sfociano spesso in conflitti.

I difensori civici non chiariscono solo diritti e doveri di entrambe le parti, ma si sforzano altresì di garantire un equilibrio d’interessi reciproci e una migliore comprensione esente da conflitti. Anche per questa ragione essi hanno il dovere di esaminare le situazioni conflittuali in maniera neutrale e indipendente. In tal modo i difensori civici proteggono i concittadini da comportamenti sbagliati o arbitrari dell’amministrazione, ma anche quest’ultima da rimproveri ingiustificati da parte della popolazione.

Il fatto stesso che esiste un ufficio del difensore civico produce un effetto preventivo sui comportamenti dell’amministrazione pubblica da non sottovalutare.

Può il personale dell’amministrazione rivolgersi al difensore civico?

Tutti i difensori civici parlamentari esaminano anche reclami presentati da impiegati dell’amministrazione nei confronti del proprio datore di lavoro (Comune o Cantone). Benché le associazioni del personale esistenti rappresentino i loro affiliati in queste controversie e garantiscano loro anche un’assistenza giuridica, tutti i difensori civici trattano un considerevole numero di casi interni all’amministrazione, che rappresentano ogni anno dal 10 al 30 per cento dei reclami complessivi. Spesso in questi casi la posizione neutrale del difensore civico è ritenuta dai collaboratori dell’amministrazione più fidata di quella del capo del personale, che è inserito nella gerarchia.